Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 1 lett. c).

L’importanza di tenere in considerazione l’invalidità

Tale specifica tutela va garantita anche nella gestione delle emergenze (art. 43) con l’applicazione dei contenuti del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che espressamente evidenzia, tra l’altro, la necessità di sottolineare che “qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1)

D.M. 10 marzo 1998: Allegato VIII – 8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere un’adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti, oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata siano in grado di percorrere le vie di uscita.In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori fisicamente idonei e appositamente incaricati guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme, in tali circostanze occorre che una persona, appositamente incaricata, allerti l’individuo menomato.

8.3.4 Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l’evacuazione o è un ascensore antincendio e inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

Altra documentazione utile

Circolare 18 agosto 2006 P880

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo.

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