Corso utilizzo in sicurezza dei diisocianati – AVANZATO – 4 ore

Corso utilizzo in sicurezza dei diisocianati – AVANZATO – 4 ore

Mono aziendale in aula o videoconferenza

Il corso sarà svolto esclusivamente per la vs. realtà, con quota a corso e non a partecipante. La formazione potrà essere erogata, in presenza, presso la vs. sede, qualora idonea e sita nella Regione FVG, oppure in sedi messe da noi a disposizione site nella Regione FVG. In alternativa sarà possibile erogare il corso in videoconferenza. Gli orari e le giornate possono essere concordate. Contattaci o compila il seguente modulo per ricevere un preventivo.

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A chi è rivolto il corso avanzato

Il corso che viene offerto è destinato a preposti e lavoratori che utilizzano diisocianati in ambito industriale o professionale, in concentrazioni superiori allo 0,1%.


Sono inclusi anche tutti gli altri utilizzi che comportano un’eventuale esposizione cutanea o inalatoria simile a quelle descritte in precedenza.

Inoltre, sarà anche importante acquisire conoscenze sulle proprietà chimiche dei diisocianati, sugli effetti che possono causare sulla salute e sull’ambiente, e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti e delle sostanze chimiche in modo sicuro ed ecologico.

Il corso, pertanto, si rivolge a tutte le persone che svolgono attività che comportano un rischio di esposizione ai diisocianati, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e salvaguardare la salute dei lavoratori e dei cittadini.


Esempi di prodotti con diisocianati

Tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in:

  • Resine bicomponenti
  • Adesivi
  • Sigillanti
  • Rivestimenti
  • Schiume
  • Vernici e pitture

L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carozzerie, all’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive e tutti gli ambiti di mautenzione e installazione impianti.


Contenuti del corso

Tutti gli argomenti del corso base / intermedio più quanto segue:

  • Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
  • Applicazioni per fonderie;
  • Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Riferimenti tecnici e normativi

Il 4 agosto 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH. L’obiettivo di questa restrizione è garantire l’uso sicuro dei diisocianati in ambiente industriale e professionale, nonché la loro sicura immissione in commercio sia come costituenti di altre sostanze che in miscele. I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento CLP. Queste sostanze sono utilizzate in numerosi ambiti industriali e professionali, come ad esempio nella produzione di adesivi e sigillanti, pavimentazioni e impermeabilizzanti, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigide/flessibili/espanse.

Tuttavia, a causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie negli operatori che assorbono questi composti tramite la pelle e l’inalazione, sono stati riscontrati numerosi casi di malattie professionali, tra cui l’asma professionale, che rappresenta un importante problema di salute sul posto di lavoro. Pertanto, gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1%, o che sono responsabili della supervisione di tali operazioni, dovranno completare con successo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati entro il 24 agosto 2023.

La formazione obbligatoria mira a educare gli utilizzatori su come manipolare le sostanze in modo sicuro, prevenendo eventuali infezioni e malattie professionali. Inoltre, la formazione fornirà informazioni sulla minimizzazione delle emissioni in atmosfera e sul corretto smaltimento dei rifiuti associati ai diisocianati, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

In generale, questa restrizione è stata introdotta per garantire l’uso sicuro dei diisocianati in ambiente industriale e professionale, nonché per salvaguardare la salute degli operatori che li manipolano. La formazione obbligatoria rappresenta un importante passo avanti per ridurre gli infortuni e garantire la sicurezza sul lavoro.

Il Regolamento prevede le seguenti restrizioni :

  1. Un divieto all’immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:
  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”;
  1. Un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

L’obbligo conseguente per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati riguarda invece una specifica formazione, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023.

Il 4 agosto 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH. L’obiettivo di questa restrizione è garantire l’uso sicuro dei diisocianati in ambiente industriale e professionale, nonché la loro sicura immissione in commercio sia come costituenti di altre sostanze che in miscele. I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento CLP. Queste sostanze sono utilizzate in numerosi ambiti industriali e professionali, come ad esempio nella produzione di adesivi e sigillanti, pavimentazioni e impermeabilizzanti, rivestimenti, vernici, schiume isolanti rigide/flessibili/espanse.

Tuttavia, a causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie negli operatori che assorbono questi composti tramite la pelle e l’inalazione, sono stati riscontrati numerosi casi di malattie professionali, tra cui l’asma professionale, che rappresenta un importante problema di salute sul posto di lavoro. Pertanto, gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1%, o che sono responsabili della supervisione di tali operazioni, dovranno completare con successo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati entro il 24 agosto 2023.

La formazione obbligatoria mira a educare gli utilizzatori su come manipolare le sostanze in modo sicuro, prevenendo eventuali infezioni e malattie professionali. Inoltre, la formazione fornirà informazioni sulla minimizzazione delle emissioni in atmosfera e sul corretto smaltimento dei rifiuti associati ai diisocianati, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

In generale, questa restrizione è stata introdotta per garantire l’uso sicuro dei diisocianati in ambiente industriale e professionale, nonché per salvaguardare la salute degli operatori che li manipolano. La formazione obbligatoria rappresenta un importante passo avanti per ridurre gli infortuni e garantire la sicurezza sul lavoro.

Il Regolamento prevede le seguenti restrizioni :

  1. Un divieto all’immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:
  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”;
  1. Un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  • Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

L’obbligo conseguente per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati riguarda invece una specifica formazione, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023.

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