
Con una nota pubblicata sul proprio sito web, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare ha reso noto che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2020 con riferimento all'anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello".
Al riguardo si rammenta che il prossimo MUD va presentato entro il 30 aprile 2020 dalle imprese che esercitano un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti e dalle imprese che producono rifiuti.
SOGGETTI OBBLIGATI
Relativamente ai rifiuti, l’obbligo di redigere ed inviare la Comunicazione al Catasto trova fonte nel comma 3 dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006, rubricato “Catasto dei rifiuti”, e coinvolge:
• Imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
• Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi[6]. La Comunicazione rifiuti deve essere presentata anche dai gestori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, c. 6, D.Lgs. 182/2003).
• Imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euroA seguito delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e piercing), non sono più tenuti a presentare il MUD. Esonerate, infine, anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere presentato esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it per quando riguarda le seguenti comunicazioni:
• Comunicazione rifiuti;
• Comunicazione veicoli fuori uso;
• Comunicazione imballaggi, sia sezione consorzi che sezione gestori rifiuti di imballaggio;
• Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
SANZIONI
Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).
La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.
A livello europeo l’indirizzo è proprio questo! Le linee progettuali chiedono agli enti locali il recepimento nella normativa in modo da premiare le imprese certificate. Si parla in prima battuta di registrazione secondo lo schema EMAS (essendo il principale riferimento comunitario) ma il concetto è il medesimo anche per altre delle molte certificazioni sul tema. Prima in lista di certo la certificazione relativa alla gestione degli aspetti ambientali significativi secondo la norma ISO 14001 ma a ns. avviso, perché no, pure la gestione dell’energia tramite ISO 50001 e le certificazioni FSC / PEFC afferenti la tracciabilità nella filiera forestale e così via.
Spesso le aziende già certificate, come quelle interessate a farlo, non conoscono a fondo i vantaggi che possono avere in relazione alle semplificazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione come pure all’accesso ad incentivi dedicati. Anche la Regione Friuli V.G. sta vagliando le linee progettuali europee per il concreto recepimento nella normativa locale di tali aspetti.
Vediamo un po’ come declinare la logica comunitaria sul tema.
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