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Synergica S.r.l. ha predisposto una serie di servizi studiati appositamente per la realtà della piccola e media impresa, tra i più significativi vi segnaliamo:  - Assistenza nella compilazione della notificazione da inviare al Garante per il trattamento dei dati personali
- Predisposizione di informative personalizzate da inviare ai clienti, fornitori, dipendenti;
- Consulenza in merito alla corretta adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico - allegato B
- Assistenza per la gestione pratiche con il Garante (es. richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili o al trasferimento all'estero);
- Check-up aziendale per l'identificazione delle aree di intervento in relazione all'attuazione delle normative sul trattamento dei dati personali.
- Verifica degli archivi cartacei ed elettronici per eventuali suggerimenti sulla corretta conservazione dei dati;
- Elaborazione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS);
- Formazione del personale a vari livelli
- Consulenza su casi particolari (ricorsi, segnalazioni, pareri, attività ispettive, autorizzazioni ecc…)
IL CODICE DELLA PRIVACY IN PILLOLE Un azienda nelle attività quotidiane viene a contatto con la riservatezza dei dati perché si lavora con persone diverse (Dipendenti, Clienti, Fornitori, istituzioni ecc) per questo motivo è importante per tutte le realtà lavorative impegnarsi nella tutela dei dati. Codice Privacy: ecco cosa cambia Oramai è entrato in vigore il Codice in materia dei dati personali che ha abrogato la legge n. 675/96 meglio nota come legge "Privacy". Tale nuova normativa (D.Lgs. 196/03) riguarda i seguenti principali adempimenti da effettuare da chiunque detenga dati (es. anagrafiche clienti, dipendenti, fornitori ecc) utilizzati sia con strumenti cartacei che elettronici (personal computer): notificazione: questa dichiarazione al Garante deve essere effettuata per i trattamenti di dati particolarmente sensibili (es. dati biometrici) ma anche per trattamenti particolarmente a rischio nel campo della profilazione dei consumatori, sulla solvibilità e di ricerche marketing. A seguito dell'introduzione del Codice sono indicati analiticamente i soggetti tenuti a questo adempimento. informativa: informazioni che il titolare deve fornire ai soggetti interessati al trattamento (es: informare il cliente che i suoi dati vengono trattati per finalità amministrativo-contabili) e le modalità del trattamento, l'ambito di comunicazione dei dati (es: comunicare al cliente se altri soggetti quali ad es. il commercialista, le banche ecc. sono a conoscenza dei dati). misure minime di sicurezza: accorgimenti e dispositivi che devono essere adottati affinchè i dati non vadano distrutti o persi anche accidentalmente, e che solo le persone autorizzate possono avere accesso ai dati, che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui erano stati raccolti. Sanzioni Civili - notificazione (art. 163): Omessa, non tempestiva o incompleta notificazione, la sanzione amministrativa va da 10.000 a 60.000 euro.
- informativa (art 161): L'omessa o inidonea informativa all'interessato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso in cui la violazione dell'informativa riguardi dati sensibili o giudiziari, o trattamenti di dati che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio la cifra è ancora più elevata: da 5.000 a 30.000 euro (la somma moltiplicabile per tre a seconda delle condizioni economiche del contravventore).
- omessa informazione o esibizione di documenti al Garante (art. 164): chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro.
Sanzioni Penali - falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168): chiunque, nella notificazione o negli atti esibiti in un procedimento dinnanzi al Garante o nel corso di accertamenti dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
- omessa adozione delle misure di sicurezza (art. 169): chiunque essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'art. 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Viene mantenuto il "ravvedimento operoso", adeguandosi cioè alle prescrizioni previste nel caso in cui venga effettuato un accertamento da parte delle autorità competenti e pagando una multa ridotta a euro 12.500, è possibile estinguere il reato.
Risarcimento del danno Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno medesimo Articoli sulla privacy
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