Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti fin qui illustrati, sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Le principali funzioni del medico competente sono: - collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute, all'attività di formazione e informazione, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari;
- istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente deve concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del proprio incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, mantenendo il segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività lavorativa;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, se richiesto, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato dei risultati;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
Il datore di lavoro deve fornire al medico competente, le informazioni in merito a: - la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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