Synergica.net

Comunicazione nominativo RLS. Modifiche all'art.18,comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008. Stampa

Comunicazione nominativo RLS.

Modifiche all'art.18,comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il 25 agosto 2009 l'INAIL ha emesso una circolare che purtroppo non prevede una data entro la quale effettuare la comunicazione all'INAIL in merito al nominativo del RLS eletto prima del 01 gennaio 2009 quindi si consiglia di effettuare immediatamente tale la comunicazione. Segue la circolare del 25 agosto 2009 emessa da Direttore Generale dell'INAIL e consultabile sul sito www.inail.it

Quadro Normativo

  • Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13
  • Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
  • Art. 18, così come modificato dall'art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"
  • Art. 47: "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"
  • Art. 55, così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"

PREMESSA
Sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009)

La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PRECISAZIONI
L'art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell'art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

Rimane invariata la previsione di cui all'art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.

A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

Pertanto:
a) coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu' di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall'art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI:
L'INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell'Istituto attraverso "Punto Cliente" per la segnalazione "in via informatica" secondo le nuove disposizioni.

Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.

A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA' DI INSERIMENTO

PRIMA COMUNICAZIONE

Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
  4. inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1

L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di "Punto Cliente", inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS.

Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.

Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL

Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
  4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non INAIL" - "Anagrafica" (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).
Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).

Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l'incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.
Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.

Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra' selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:

UNITA' PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Se ci sono più unità produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera.

Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per quanto riguarda l'inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l'accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l'avvio iniziale e l'inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall'utenza principale.

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
(a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)

Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e' già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all'aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono:

  • apre la lista a suo tempo inviata
  • visualizza la unità produttiva
  • modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico
  • inoltra

MODIFICA DEI DATI

Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica.

Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta.

SANZIONI
L'art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi' come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it.

 

I responsabili di settore

Michele Cannata
sicurezza sul lavoro e privacy
Enrico Rocco
sistemi di gestione
Marco Cecchin
sicurezza cantieri
Fiorenza Zambon
medicina del lavoro
Paolo Fusari
comunicazione e formazione
Michela Livot
igiene alimentare

Corsi in programma


Approfondimenti

Rassegna stampa

INAIL - Primo piano
Indicazioni sulle novità di particolare rilievo per l'INAIL e la gestione del rapporto assicurativo

INAIL - Concorso assistenti sociali: rinvio calendario prove selettive

INAIL - Denuncia online delle malattie professionali

INAIL - Sisma Abruzzo: ulteriore proroga della sospensione dei versamenti

INAIL - Versamenti in scadenza ad agosto 2010

INAIL - All?INAIL nuove funzioni

INAIL - Concorsi per dirigenti medici: elenco ammessi

INAIL - Incarico di accatastamento edificio INAIL di Carbonia

INAIL - Sisma Abruzzo: recupero versamenti sospesi

INAIL - INAIL di Roma: agenda appuntamenti

INAIL - Il Centro Protesi INAIL cerca 1 collaboratore
INAIL - News
Notizie di attualità sulle politiche del lavoro e della sicurezza

INAIL - Toscana. Partnership tra INAIL e Regione: la prevenzione è.. ?in rosa?

INAIL - In Svizzera è polemica suI ?Disneyland dell'handicap?

INAIL - Cina: in autostrada 120 km di coda. Ma è colpa degli incidenti in miniera

INAIL - Immigrati e sfruttamento: nel cantiere dei nuovi schiavi arriva Dylan Dog

INAIL - In un video il dramma dei minatori cileni intrappolati: ?Stiamo bene?

INAIL - Prevenzione: la pretende chi si vuole bene. Al via la campagna del ministero

INAIL - Nuoto, straordinaria Camellini: oro e record anche nei 100 dorso

INAIL - Nuoto, trionfo Camellini: terza medaglia ai mondiali di Eindhoven

INAIL - ?Linea Amica? non chiude per ferie: servizi attivi per tutto agosto

INAIL - Nuoto, un argento per Cecilia Camellini ai mondiali paralimpici
Tu sei qui  : Home La Società

Alcuni nostri clienti

AcegasAps
Aci Ufficio Provinciale Trieste
Ad Formandum
Allianz - Lloyd Adriatico Trieste
Ambiente Servizi
Anffas Trieste
Antonveneta Assicurazioni
Antonveneta Vita
Avvocatura dello Stato - Trieste
Cassa Edile Trieste
Castello di Duino
Corte di Appello di Trieste
Euris
Gruppo Nuova Veneta servizi
IllyCaffè
Industrial Food Mense
InstallPro
Ires Friuli Venezia Giulia
Marina Hannibal
Cotto Masé
Matras logistica e trasporti
Ordine dei Giornalisti - FVG
Provincia di udine
Riccesi costruzioni
Several - Assigest
SYAC
Tarabochia & C.
Teorema Engineering
Tripmare
Villaggio del Fanciullo formazione

Visita anche

Logo anticaduta.com

anticaduta.com

sicurezza in quota - vendita, installazione e verifica di dispositivi anticaduta e linee vita per lavori in altezza

Synergica srl - via R. Manna 18 - 34134 Trieste - tel. 04043833 - fax 040420830 - C.F./P.IVA 00948610324 - REA: TS-113029 - Cap. soc. inter. vers.: 10.400,00 euro