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SISTRI - Sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti Stampa

Le novità introdotte dal DM 17/12/2009 prevedono l'istituzione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (il cosiddetto SISTRI), gestito dal comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. L’applicazione delle disposizioni comporta, per tutti i soggetti obbligati, l'informatizzazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

È quindi previsto che a partire da luglio 2010 “sparirà” diversa documentazione di vecchia concezione” per essere sostituita da un sistema informatizzato che implicherà, per i produttori di rifiuti e smaltitori, l’utilizzo di una chiavetta USB con firma digitale ed una black-box per ogni automezzo che trasporta rifiuti. Per la compilazione del registro e della scheda di trasporto è prevista la modalità on-line.

Con una gestione informatizzata gli organi di controllo dovrebbero essere in grado di sapere in ogni istante la posizione di un dato carico di rifiuti con la possibilità di verificare se questo stia seguendo l’iter corretto di smaltimento.

Il Decreto individua la possibilità d’iscrizione obbligatoria oppure facoltativa per i diversi soggetti in relazione alla categoria d’appartenenza. Esiste perciò la possibilità di non essere assoggettati al pagamento “del SISTRI”, condizione che va valutata per ogni singola realtà.

 

 

Il Decreto Ministeriale individua le diverse categorie secondo la logica di seguito esposta:

▪   Le categorie di soggetti tenuti a comunicare (secondo un ordine di gradualità temporale) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI.

▪   Le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

 

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI:

▪   Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

▪   Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184*, com. 3, lett. c), d) e g), del Decreto Legislativo n°152/2006, con più di dieci dipendenti.

▪   Regione Campania: i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.

▪   Commercianti ed intermediari: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

▪   Consorzi: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

▪   Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, com. 5, del Decreto Legislativo n°152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

▪   Operatori del trasporto intermodale:

  • Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’art. 18 della legge n°84/1994 e l’impresa portuale di cui all’art. 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto.
  • I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

▪   Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, com. 8, del Decreto Legislativo n°152/2006.

▪   Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

 

Per i soggetti succitati i termini di iscrizione sono i seguenti:

▪   Entro il 27 febbraio 2010 (prorogato di 1 mese) tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dall’origine, e tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti. Inoltre si devono iscrivere tutti coloro che effettuano attività di trasporto e gestione rifiuti (recupero e smaltimento), indipendentemente dal numero dei dipendenti.

▪   Entro il 29 marzo 2010 (prorogato di 1 mese) ed a partire dal 28 febbraio, tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi indipendentemente dall’origine con un numero didipendenti fino a 50 ed i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali ed artigianali che hanno tra 10 e 50 dipendenti.

 

Categorie di soggetti con iscrizione al SITRI facoltativa:

▪   Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184*, com. 3, lett. c), d) e g), del Decreto Legislativo n°152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti.
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, com. 3, lett. c), d) e g), del Decreto Legislativo n°152/2006.

▪   Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, com. 8, del Decreto Legislativo n°152/2006.

 

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